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DECRETO 231

Difende l’impresa dal crimine... dell’inefficienza!
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Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (“Decreto 231”) ha introdotto un regime di responsabilità a carico delle aziende. Tale responsabilità si configura nel momento in cui un soggetto apicale (figura che riveste funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione) o subordinato (figura sottoposta alla direzione o vigilanza dei soggetti apicali), legato a vario titolo all’azienda, pone in essere, a vantaggio o nell’interesse di quest’ultimo, uno dei reati richiamati dal Decreto 231 (“Reati-Presupposto”).

La responsabilità dell’ente è aggiuntiva (e non sostitutiva) rispetto a quella della persona fisica che ha materialmente realizzato il Reato-Presupposto e comporta conseguenze estremamente rilevanti sotto il profilo sanzionatorio (pene pecuniarie ed in alcuni casi interdittive).
Il Decreto 231 ha quindi introdotto una forma di responsabilità diretta in capo ai soggetti collettivi, i quali possono esserne tuttavia esonerati laddove dimostrino di aver adottato e attuato una serie di meccanismi preventivi rispetto alla commissione dei Reati-Presupposto.

Effetti del Decreto 231 nell’ordinamento italiano

L’impianto normativo del Decreto 231 ha rappresentato un punto di svolta per l’ordinamento italiano, avendo contribuito in maniera decisiva a diffondere i concetti di prevenzione, controllo interno e abbattimento del rischio, stimolando l’adozione di Modelli 231 grazie all’aspettativa di un esonero da responsabilità per efficienza organizzativa e modificando il modo di approcciarsi al governo di impresa.

Indagine sull’applicazione dei Modelli 231

Sondaggio condotto su un campione di imprese associate composto come segue:
13%    Grandi imprese
           (oltre 250 dipendenti)
45%    Medie imprese
           (50 - 249 dipendenti)
31%    Piccole imprese
           (11 - 49 dipendenti)
 11%    Micro imprese
           (fino a 10 dipendenti)

​

SETTORI DI ORIGINE

18%    Metalmeccanico

24%   Altri settori Industriali

16%    Edilizia

7%     Information Technology

35%   Altri settori di Servizi

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Sembra quindi emergere un crescente interesse rispetto ai sistemi di prevenzione degli illeciti, soprattutto se consideriamo, nelle imprese munite di un Modello 231, la tempistica di adozione:

12,5%

nei primi 6 anni di efficacia del Decreto 231

50%

tra il 2008 e il 2013 (dopo l’ingresso degli illeciti in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro tra i Reati-Presupposto)

Fonte: Confindustria - Aprile 2017

37,5%

nel triennio 2014 - 2016

Oneri e difficoltà applicative della norma sono gli ostacoli principali

Nonostante la sempre maggiore diffusione dei Modelli 231 nel tessuto imprenditoriale italiano, l’indagine ha rivelato che ¼ delle imprese prive di un Modello 231 non è interessata ad adottarlo, a causa delle difficoltà applicative della normativa, degli oneri organizzativi eccessivi e, soprattutto, dello scarso riconoscimento dell’idoneità da parte dei giudici.

“Esonero da responsabilità per efficienza organizzativa”: la promessa non è stata mantenuta,
ma le sanzioni si!

L’incentivo dell’esonero da responsabilità per efficienza organizzativa (promesso dal Decreto 231) è rimasto sostanzialmente inapplicato, al contrario del regime sanzionatorio che, invece, è stato applicato con draconiano rigore, anche in via cautelare.

La ragione di questo squilibrio tra misure premiali e misure repressive è da ricercarsi in una congiuntura di fattori, sintetizzabili come segue:

1.

Modelli 231 “di carta”

I Modelli 231 hanno acquisito un approccio sempre più formalistico e generale, tanto nell’analisi di rischio quanto nell’effettiva predisposizione dei protocolli di parte speciale emersi come necessari a seguito del Risk Assessment. Le ragioni di questo fenomeno vanno ricercate nella difficoltà di coniugare le numerose competenze e specializzazioni che l’elaborazione di un Modello 231 richiede.

2.

Inversione dell’onere della prova

Il Decreto 231 prevede che sia l’impresa (e non la pubblica accusa, come normalmente avviene nell’ambito dei procedimenti penali) a dover dimostrare la propria adeguata organizzazione nel caso, statisticamente più frequente, in cui il Reato-Presupposto sia commesso da un soggetto apicale.

3.

Eccessiva genericità delle previsioni normative e delle Linee Guida

La eterogeneità dell’aziende (quanto a dimensioni e mercato in cui operano) e le numerose strutture organizzative di riferimento, hanno indotto il Legislatore a optare per definizioni elastiche e di carattere generale in merito al contenuto dei Modelli 231.

Le problematiche sottese ai punti 2. e 3. necessitano inevitabilmente di un intervento del Legislatore (attualmente sono in discussione alla Camera e al Senato alcuni DDL che hanno accolto le istanze di una riforma organica della disciplina in tal senso).

La concezione olistica della Compliance è il cambio di prospettiva necessario ad una consulenza efficace

Le problematiche di cui al punto 1., invece, trovano la loro soluzione in una concezione olistica (e non esclusivamente settoriale) della Compliance, in cui vi sia un approccio univoco nella valutazione del rischio di impresa (Risk Assessment) e una conseguente predisposizione di presidi di controllo, prevenzione e protezione adeguati alle specifiche necessità del caso e, soprattutto, tra loro coerenti.

Pronunce ex D.lgs. 231/01 in relazione ai temi di Salute e Sicurezza sul lavoro

L’INAIL ha recentemente pubblicato il rapporto sull’esame delle denunce di infortunio e malattie professionali presentate nei primi mesi del 2019, dal quale emerge un aumento degli infortuni del 4,3% rispetto al medesimo periodo dello scorso anno.

Il tema della Salute e della Sicurezza sui luoghi di lavoro ha acquisito un’importanza crescente nell’ordinamento italiano, trovando nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico in materia di salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) un presidio legislativo fondamentale.
Nonostante tali interventi normativi e la sempre maggiore attenzione rivolta a questi temi, gli incidenti sul lavoro sembrano aumentare, così come le sentenze che dispongono la condanna delle imprese ai sensi del Decreto 231 per infortuni o morti ascrivibili a una violazione delle norme sulla tutela della Salute e Sicurezza sul lavoro da parte di soggetti apicali o sottoposti di un ente nell’interesse o a vantaggio di quest’ultimo.

Recentemente la Corte di Cassazione ha pronunciato una sentenza emblematica in tal senso, che permette di comprendere a pieno il funzionamento del Decreto 231, anche e soprattutto con riferimento alle tematiche della Sicurezza sul lavoro.

Nel caso in esame la Corte di Appello di Venezia aveva condannato il Presidente del Consiglio di Amministrazione di una società per aver colposamente cagionato gravi lesioni ai sensi dell’art. 590 c.p. a un lavoratore (precipitato da una tavola di legno sopraelevata di cinque metri, in mancanza di una rete di protezione anti caduta) in violazione delle norme di prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro.
La Corte aveva inoltre condannato la Società ai sensi dell'art. 25-septies del Decreto 231.

In questo come in altri casi la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di condanna, ritenendo integrati i tre requisiti della responsabilità di impresa di cui al Decreto 231:

1.

REATO PRESUPPOSTO
Il reato da cui origina la responsabilità di impresa è ricompreso nel novero dei Reati-Presupposto di cui al Decreto 231 (art. 590 c.p. - Lesioni colpose)

2.

SOGGETTO FUNZIONALMENTE RIFERIBILE ALL’ENTE
Il reato da cui origina la responsabilità di impresa è ascrivibile a un soggetto apicale (Presidente del Consiglio di Amministrazione, nella sua veste di Datore di Lavoro)

3.

INTERESSE O VANTAGGIO DELL’ENTE
Il vantaggio dell’impresa è duplice: da un lato ha risparmiato i costi di acquisto e predisposizione della rete, oltre a quelli necessari per organizzare un opportuno corso di formazione; dall’altro ha ridotto i tempi di lavorazione

Benefici di un Modello 231

Nel caso in cui all’interno dell’azienda venga perpetrato un Reato-presupposto, l’adozione e la concreta attuazione di un Modello 231 possono garantire l’esonero dalla responsabilità di impresa (ove il Modello 231 sia stato adottato prima della commissione del Reato presupposto).

Oltre a queste misure premiali, legislativamente previste, l’adozione di un Modello 231 comporta altri vantaggi indiretti per l’azienda:

Maggiore efficacia nel prevenire le fattispecie criminose richiamate dal Decreto 231

  

Miglioramento dell’efficienza interna e della capacità di gestire i rischi

  

Facilitazioni nella risoluzione dei conflitti interni

  

Maggiore uniformità rispetto alle best practices italiane ed europee

  

Aumento della probabilità di accedere a commesse di rilievo

  

Maggiore solidità aziendale, con riflessi in sede di negoziazione di operazioni straordinarie

  

Miglioramento dell’immagine aziendale, con riflessi sul posizionamento nel mercato

  

Accesso agevolato al credito bancario e a sovvenzioni pubbliche

  

Maggiore affidabilità nelle relazioni con i partner commerciali

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Articolo pubblicato il
19 Giugno 2019

Avv. Andrea Bagni

Risk Specialist in ambito 231 e Corporate Governance
Membro dell’Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 (AODV231)

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