RISCHIO INQUINAMENTO
Non conviene fare lo struzzo
La maggior parte degli enti e delle aziende pubbliche e private, anche se non svolge attività considerate “inquinanti”, può teoricamente recare danni all’ambiente e alla popolazione circostante.
Le conseguenze di un evento di inquinamento possono essere gravi sia come danno economico sia di immagine, risultando potenzialmente fatali per l’intera attività. La Responsabilità Ambientale pesa infatti in termini civili, legali, di reputazione e compliance, risultando anche determinante per la Business Continuity. Per questo diventa essenziale acquisire la massima consapevolezza dei rischi oltre che le adeguate competenze per una corretta gestione.
I vantaggi tangibili di un Business Continuity Plan
■ Emissioni
inquinanti in
atmosfera
■ Incendio
■ Percolamenti da
aree di stoccaggio
o di deposito
■ Perdite da
serbatoi o
condotte interrati
■ Scarico di reflui
fuori norma
■ Sversamenti
di sostanze
inquinanti
Le caratteristiche
Bassa frequenza ed alta magnitudo
Valutazione - ex ante - complessa sia per eventi improvvisi che graduali
In continua evoluzione sotto il profilo tecnico e giuridico
Responsabilità Civile Inquinamento o Responsabilità Ambientale?
Caratteristiche specifiche del danno da inquinamento
autodenuncia
obbligo di immediata attivazione da parte del responsabile
controllo delle attività di bonifica da parte della CdS
caratteristiche dei beni tutelati dalla normativa ambientale
Inquinamento improvviso e graduale:
uno non esclude l’altro
INQUINAMENTO GRADUALE
Contaminazione delle matrici ambientali causata da dispersione prolungata di sostanze inquinanti.
La datazione è incerta, la causa tecnica non sempre identificata.
La scoperta della contaminazione avviene mesi od anni dopo l’inizio dell’inquinamento.
INQUINAMENTO IMPROVVISO
Contaminazione delle matrici ambientali causata da eventi di durata breve con datazione certa (incendi, esplosioni, errori degli operatori…)
Può accadere che a causa di un evento improvviso venga rilevata una contaminazione graduale pregressa delle matrici ambientali, per cui ragionare esclusivamente attraverso schemi predefiniti può essere molto rischioso!
Osservatorio sul Risk Management in Italia
L’ultima edizione del Report sulla diffusione del Risk Management nelle medie imprese italiane, realizzato da Cineas, consorzio universitario non profit fondato dal Politecnico di Milano nel 1987, in collaborazione con Mediobanca, posiziona i rischi ambientali solo al quinto posto tra quelli maggiormente percepiti dalle imprese.
I principali rischi percepiti
La classificazione dei profili di rischio è in ordine di priorità, sulla base della rilevanza attribuita da parte degli imprenditori.
La classificazione dell’esposizione ai rischi viene indagata nei diversi settori merceologici: alimentare, chimico-farmaceutico, meccanico, metallurgico e beni per la persona e la casa.
Fonte: Cineas - Mediobanca
La legislazione sulla Responsabilità Ambientale si basa sul principio
«chi inquina paga»
Esistono diverse norme nazionali che regolano la materia, tutte basate sul principio che chi ha provocato il danno si deve assumere la responsabilità e gli oneri del ripristino. A queste, nel 2004, si aggiunge una Direttiva Europea sulla Responsabilità Ambientale, che definisce un quadro comune per la prevenzione e la riparazione del danno, con l’obiettivo di creare una maggiore consapevolezza ed incentivare ulteriori investimenti in misure di prevenzione e migliori pratiche a tutela dell’ambiente.
RESPONSABILITÀ CIVILE
Art. 2043 C.C. e ss.
Obbligo al risarcimento del danno a terzi:
■ COSE
■ PERSONE
■ DA INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ
NORME IN MATERIA AMBIENTALE
D. Lgs. 152/2006
“Danno ambientale è qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell’utilità assicurata da quest’ultima: habitat naturali, acque, terreno”.
Obbligo di bonifica e ripristino di:
■ SUOLO E SOTTOSUOLO
■ ACQUE SUPERFICIALI
E SOTTERRANEE
■ SPECIE E HABITAT NATURALI
PROTETTI
NORMATIVA SULLE BONIFICHE
Art. 240 e ss T.U. Ambientale
Al verificarsi di un evento (o alla scoperta di contaminazioni storiche) il responsabile ha l’obbligo di:
1.
Entro 24 ore mettere in opera le misure di messa in sicurezza d’emergenza e dare immediata comunicazione a Comune, Provincia e Regione
2.
Fare un’Indagine Preliminare nel sottosuolo per determinare se sono stati superati o no le CSC (Concentrazioni Soglia di Contaminazione) (limiti tabellari)
3.
Se sono stati superati i CSC occorre un Piano di Caratterizzazione e Analisi di Rischio del sito per determinare se sono stati superati o no le CSR (Concentrazioni Soglia di Rischio)
4.
Il superamento delle CSR determina l’obbligo di Bonifica e Ripristino da parte del responsabile sia all’interno che all’esterno dello stabilimento assicurato. (alle acque sotterranee al di fuori dello stabilimento si applicano i limiti tabellari CSC e non i CSR)
Ma se il Rischio esiste...
come possiamo tutelarci?
Esploriamo le alternative
NESSUNA COPERTURA
ESTENSIONE ALL’INQUINAMENTO ACCIDENTALE SU POLIZZA RCG (Responsabilità Civile Generale)
POLIZZA DI RESPONSABILITÀ AMBIENTALE
La scelta a chi trasferire il rischio avviene in base alla caratteristica del rischio intrinseco, settore merceologico, territorio, managerialità aziendale e propensione al rischio dell’imprenditore.
La maggioranza delle aziende continua a non essere consapevole dei rischi o le coperture inquinamento sono eccessivamente onerose?
Questo poteva essere vero fino a qualche anno fa, ma ora non è più così. Anzi, i livelli di premio attuali sono ormai “pericolosamente bassi”.
Le coperture Pool ed
Extra Pool Inquinamento
La necessità di rispondere alle pressanti richieste delle imprese industriali, che non trovavano sul mercato adeguate coperture assicurative, hanno spinto le imprese assicuratrici in accordo con Confindustria a costituire, nel 1979, il Pool per l’assicurazione e la riassicurazione della Responsabilità Civile da inquinamento: un consorzio di Coriassicurazione, senza personalità giuridica, che può contare ad oggi (2019) sulla partecipazione di 22 compagnie di assicurazione e di riassicurazione.
Vi sono poi alcune compagnie anglosassoni che non appartengono al “Pool”, da qui la definizione “Extra Pool”, che propongo coperture mutuate dall’esperienza maturata anche nei mercati al di fuori dell’Italia, esprimendo alcune garanzie non prestate dal “Pool” (es. perdite derivanti da fermo attività dell’assicurata).