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LA GESTIONE DEL RISCHIO LOGISTICO

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Il termine “logistica”, seppure di ampia utilizzazione nel mercato industriale e manifatturiero, non è, a tutt’oggi, oggetto di alcuna definizione normativa.

Sotto il profilo più strettamente giuridico, il contratto di logistica è il contratto con il quale un soggetto, operatore logistico, si obbliga nei confronti di altro soggetto a compiere una serie di attività relative alla gestione delle merci, attinenti non solo (e non necessariamente) alla fase della movimentazione, ma anche ad altri servizi, ad esso funzionali, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: stoccaggio, imballaggio, manipolazione, confezionamento, custodia.

Il Contratto di Logistica:
la sua natura atipica richiede la massima attenzione

Non esiste, a livello normativo, un tipo contrattuale codificato, recante una disciplina, specifica e articolata, delle prestazioni caratterizzanti le attività di logistica.

La natura atipica del contratto di logistica impone massima attenzione in quanto proprio la difficoltà di ricondurre lo stesso a schemi delineati dal legislatore espone le parti ad operare in assenza di un substrato legale, con l’evidente rischio di operare non sempre con un riferimento pattizio equilibrato ed organico.

La matrice di tutti i rischi imprenditoriali che ineriscono l’attività dei servizi di logistica (sia per chi li esegue, che per chi ne fruisce) è, a ben vedere, di natura giuridica e risiede proprio nella mancanza di una disciplina codificata.

Alla inadeguatezza di clausole di stile che rinviano genericamente alla disciplina dei contratti tipici di riferimento (trasporto, spedizione, somministrazione, mandato, deposito, appalto) deve preferirsi - in un efficace processo di gestione del rischio - una oculata attività di contrattualizzazione, deputata a prevenire, in primis, il verificarsi di eventi dannosi (quali ammanchi di merce) e, in seconda battuta, a minimizzarne le conseguenze pregiudizievoli (anche mediante adeguate garanzie assicurative).

L’individuazione ex ante delle norme a cui fare riferimento in rapporto alle diversificate attività da porre in essere, costituisce la primaria tutela giuridica da attuare, in una logica proattiva e reattiva di gestione del rischio.

In tale prospettiva, un caso di danno alle merci si atteggerà in modo diverso a seconda che lo stesso si verifichi ipoteticamente durante la fase della custodia o durante la fase del trasporto o, ancora, nella fase di movimentazione funzionale alla manipolazione o al confezionamento dei beni. In una prospettiva giuridica, conseguono, in relazione a ciascuna delle ipotesi sopra enucleate, risvolti ben diversi, in termini, ad esempio, di regimi di responsabilità, di limitazioni di risarcimento, di termini prescrizionali e decadenziali, di distribuzione di oneri probatori. Tale distinzione si riflette anche nella tutela assicurativa, in quanto una polizza di tipologia “stock and transit” può, ad esempio, rispondere in modo puntuale in una fattispecie, ma, allo stesso momento, rivelarsi inadeguata in altra ipotesi o, addirittura, da sostituirsi o cumularsi con altra garanzia con riferimento alla medesima attività logistica, ma per periodi temporali diversi o per magazzini diversi o clienti diversi.

In una governance aziendale di Risk Assesment, incentrata sulla Business Continuity e sulla salute organizzativa, la discrezionalità riservata ai contraenti in questo settore specifico di attività deve essere convertito da criticità ad opportunità.

Come precisato già da tempo (circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 17/2012), “laddove i servizi di logistica non si risolvano in prestazioni meramente accessorie al trasporto o spedizione (custodia, deposito, carico e scarico delle merci) ma si traducano in operazioni più complesse e si articolino in molteplici attività ad essa correlate (quali ad esempio lavori di imballaggio, raccolta ordinativi, trasferimento, gestione della conservazione delle merci, deposito, riconsegna a differenti destinatari) viene in rilievo una articolata prestazione di servizi rispetto alla quale il committente ed il soggetto prestatore di tali servizi possono essere assoggettati alla disciplina dell’appalto, ivi compreso il regime di responsabilità solidale ex art. 29 comma 2, D. Lgs. n. 276/2003”.

Outsourcing e trasferimento di azienda: rischio di simulazione

L’impiego organizzativo della terziarizzazione dell’attività di logistica si giustifica principalmente per questi motivi:
 

  • l’esigenza di aumentare la specializzazione e la produttività

  • la necessità di ridurre i costi di origine normativa ed economica derivanti da rapporti stabili e garantiti di lavoro subordinato


Le imprese tendono, pertanto, a “terziarizzare” alcune delicate fasi del proprio processo produttivo o di distribuzione al fine di approvvigionarsi di beni, di risorse, di competenze professionali, di know-how indispensabili per la realizzazione dei loro prodotti o servizi.
I processi di esternalizzazione possono compiersi attraverso un contratto di outsourcing per la prestazione di un insieme di servizi logistici integrati.
Il corretto inquadramento delle fattispecie negoziale sotto il profilo giuridico costituisce, se trascurato, un fattore di rischio di rilevante importanza.

La bidimensionalità della logistica: il profilo temporale e spaziale

La valutazione del contesto operativo nel quale vengono espletati i servizi di logistica impone una minuziosa analisi dei rischi, in rapporto alla dimensione temporale e spaziale della prestazione.

PROFILO TEMPORALE
La stratificazione dei vari rapporti contrattuali che si sovrappongono nella attività di logistica impone un perfetto allineamento della durata dei vari accordi interconnessi nella loro reciproca funzionalità; si pensi, ad esempio, al mancato rinnovo di un contratto di stoccaggio rispetto al perdurare pluriennale della locazione del magazzino a ciò destinato in via esclusiva.

Inoltre, il continuo evolversi della normativa riferita alle varie tipologie contrattuali interessate dalla attività di logistica e la frammentarietà della stessa impongono una onerosa attività di compliance legale.


PROFILO SPAZIALE
La gestione degli spazi logistici costituisce fattore di rischio nella misura in cui gli stessi devono essere deputati al ricovero delle merci, per preservarne la integrità qualitativa e quantitativa.

Fenomeni da bagnamento per vizi strutturali dell’immobile o sottrazioni illecite di merce costituiscono solo una minima parte degli eventi dannosi verso i quali predisporre adeguate tutele contrattuali, per stabilire, ad esempio:

 

  • criteri di ripartizione delle rispettive responsabilità

 

  • regole di componimento delle controversie

 

  • limiti risarcitori

 

  • sanzioni legate a livelli prestazionali predefiniti


Inoltre, i magazzini logistici sono luoghi di lavoro in cui è prioritario salvaguardia la salubrità dell’ambiente, a tutela della salute del personale. La recente diffusione epidemiologica ha posto in risalto il rischio da contagio, in relazione a tre variabili:

1.

Esposizione, definita la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello specifico svolgimento delle attività lavorative;

2.

Prossimità, che è data dalle caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale;

3.

Aggregazione, ossia la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell’azienda.

Controllo qualitativo e quantitativo delle merci

La corrispondenza tra quanto immagazzinato e quanto successivamente ritirato o consegnato (o reso per effetto di procedure di ritorno dei prodotti) costituisce un elemento centrale dei servizi di logistica, che, nella prassi contrattuale, si traduce spesso con scarsa tutela legale.

L’esistenza di un duplice inventario fisico ed informatico, da allineare mediante sistematiche verifiche in contradditorio, resta lo strumento più efficace di contenimento e monitoraggio di rischio da ammanchi per differenze di giacenze, essendo molto frequente, specie alla cessazione di un contratto di logistica, l’insorgenza di contestazioni a tal riguardo.

La corretta tracciatura nel software dei flussi in uscita non è sempre sinonimo di corretta gestione dei lotti nella movimentazione della merce.

Non è, quindi, corretto esaurire ogni accertamento di responsabilità contrattuale nella disamina del gestionale telematico che viene condiviso dalle parti, in quanto le irregolarità possono insediarsi, ad esempio, nel processo del prelievo fisico della merce e del suo approntamento per la spedizione nei circuiti distributivi.

Anche in tale prospettiva, best practices contrattuali costituiscono una efficace salvaguardia per la gestione del rischio da ammanchi.

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Articolo pubblicato il
16 Settembre 2020

Avv. Barbara Michini

Esperta in diritto dei trasporti e della logistica
Studio Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners

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