top of page

RISK GOVERNANCE,
LA VERA RIVOLUZIONE ANTI CRISI

Un salto culturale anche per le PMI
Risk-Governance.jpg

Il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, che entrerà in vigore verso la metà del 2020 in attuazione della Legge Delega n. 155/2017, determinerà una vera rivoluzione nella Gestione Aziendale, soprattutto per le imprese non quotate.

Come già anticipato dalla UNI EN ISO 9001:15, il Codice identifica nel governo efficace del rischio uno dei fattori determinanti per evitare future crisi.
Diventa quindi obbligatoria l’implementazione di una Risk Governance integrata anche nei processi decisionali e di pianificazione degli obiettivi aziendali, oltre che in fase operativa di controllo e monitoraggio dell’andamento economico-finanziario.

Il salto culturale richiesto, basato sul Risk Thinking, riguarda specialmente le PMI, che dovranno acquisire nuove capacità di valutazione (forward-looking) dell’impatto delle proprie scelte strategiche ed operative, principalmente su investimenti e finanziamenti.

Se ne parla in un articolo de Il Sole 24 Ore del 29 gennaio:

Il Codice ora punta

sulla Risk Governance

L’imprendere individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi ed assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte

Fonte: Il Sole 24 Ore “Il Codice ora punta sul Risk Governance” di Massimo Talone.
Per leggere l’articolo completo clicca qui

Il decreto che disciplina il nuovo Codice all’articolo 2 introduce un obbligo generale (e quindi per tutte le imprese, quotate o meno, a prescindere da dimensione e forma giuridica) che, costituisce il presupposto per una gestione sana e soprattutto consapevole dei rischi d’impresa. Il rispetto dell’articolo 2 e del richiamato articolo 2086 del codice civile è il presupposto per una corretta gestione ed assunzione dei rischi d’impresa, di cui l’insolvenza è solo una componente.
Al tempo stesso, il suo rispetto costituisce la legittimazione per il trasferimento (parziale) a terzi del rischio, sia sotto forma di capitale (ad esempio, a fondi chiusi ed altri operatori di mercato) che di debito (a banche ed altri intermediari finanziari).

Il citato articolo 2 stabilisce che «l’imprendere individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi (vale a dire procedure di allerta e sistemi di monitoraggio della situazione economico-finanziaria, ndr) ed assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte», cioè azioni di recovery finalizzate a un rapido ripristino delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, anche attraverso l’attivazione di uno degli strumenti di risoluzione previsti dallo stesso Codice.

A sua volta, «l’imprenditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo adeguato (non è sufficiente introdurre procedure di allerta basate sulla mera valutazione di indici finanziari o altri indicatori sintetici del rischio d’insolvenza, ndr) ai sensi dell’articolo 2086 del Codice Civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative»: dovrà cioè predisporre un protocollo operativo che consenta di monitorare il rischio economico-finanziario secondo un approccio forward-looking, introdurre nel protocollo sistemi di early warning proporzionati alla dimensione e settore merceologico di appartenenza e predisporre procedure di recovery planning da attivare prontamente in caso di crisi d’impresa.

bottom of page